Statuto "Sardinia Collie Club"
I
STATUTO SARDINIA COLLIE CLUB
Art. 1
Si è costituita l'associazione Sardinia Collie Club, altrimenti detta "S.C.C.", con sede a Serramanna (VS), alla via San Leonardo n. 38; una libera associazione, di fatto indipendente, apatica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, regolata dal seguente statuto e dalle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
Art. 2
L'associazione "Sardinia Collie Club" non ha fini di lucro e si prefissa i seguenti scopi:
diffondere la cultura cinofila, cinotecnica e zootecnica del pastore scozzese a pelo lungo e pastore scozzese a pelo corto, in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
ampliare la conoscenza, lo studio, la valorizzazione ed il miglioramento delle razze attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, sportivi e sociali attraverso l'ideale dell'educazione cinofila ed umana permanente
porsi come punto di riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della razza, un sollievo al proprio disagio.
Art. 3
L'associazione "Sardinia Collie Club" per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, seminari, stage, conferenze e lezioni
attività sportiva: raduni formali, con la collaborazione degli enti cinofili riconosciuti ed informali, esposizioni cinofile, sheep dog, agility, rally O, pet-therapy
attività di formazione: corsi per allevatori, corsi di educazione di base ed avanzata, corsi per pet-therapy, corsi di toelettatura/grooming, corsi di handling, istituzione di gruppi di studio e di ricerca e qualunque altra attività attinente il binomio collie-uomo
attività editoriale: pubblicazione di brochures (opuscoli) e depliant informativi sulla razza, pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di seminari, convegni, stage, nonché degli studi e delle ricerche compiute, realizzazione di un sito internet e del logo dell' associazione
supporto tecnico per il miglioramento genetico della razza: stud dog (stalloni), soggetti ritenuti validi per la riproduzione, collaborazione nell'inserimento di nuovi soggetti adibiti alla riproduzione e collaborazione tra i vari membri associati per il controllo delle nascite/cucciolate.
Art. 4
L'associazione "Sardinia Collie Club" riconosce gli ordinamenti emanati dall'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).
Art. 5
L'associazione "Sardinia Collie Club" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
1
Soci fondatori: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Tale qualifica non è attribuibile a terzi, che non abbiano sottoscritto il presente statuto all'atto della costituzione del club. La qualifica di socio fondatore è vitalizia e decade al momendo del decesso.
Soci Onorari: coloro che si sono prodigati per perseguire gli scopi del club e tali vengono riconosciuti dallo stesso; i soci Onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto al voto. Tale qualifica non può essere richiesta e viene istituita e deliberata dal consiglio Direttivo a maggioranza.
Art. 6
La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. La domanda sottoscritta e firmata dall'aspirante Socio, dovrà essere convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente del club. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Sulla domanda di iscrizione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo; il quale può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare, senza l'obbligo di renderne note le ragioni, l'iscrizione nel libro dei soci di chiunque ne faccia richiesta.
La generica qualifica di socio è assunta all'iscrizione nel libro dei soci.
Art. 7
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 8
L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai Soci ordinari e dai Soci fondatori.
Art. 9
L'iscrizione a Socio ordinario o Socio fondatore, vale per l'anno solare in corso ed è vincolante per l'anno successivo, se il Socio non presenta lettera raccomandata con formale atto di dimissioni entro il 30 novembre dell'anno corrente.
Art. 10
Si decade dalla qualità di socio nei seguenti casi:
per dimissioni presentate nei modi previsti dall'articolo 9.
per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1° Marzo di ogni anno, per la quota associativa non versata.
per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Per decesso.
2
Chi per qualsiasi causa, decada dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti nei confronti del Club.
Art. 11
L'esercizio dei diritti associativi spetta ai Soci regolarmente iscritti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno solare in corso.
Art. 12
E' costituito il Fondo Comune dell'Associazione.Esso è composto da tutte le quote ordinarie e straordinarie versate dai Soci, dai proventi delle attività di autofinanziamento e da tutte le oblazioni o donazioni svoltesi nei confronti dell'Associazione.
Sono altresì inclusi nel fondo comune tutti i beni donati all'Associazione in qualsiasi forma ed i beni acquistati con le liquidità presenti nel Fondo.
Il Fondo è indivisibile ed è fatto divieto, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fatta eccezione per quanto disposto dalla legge.
Art. 13 - Spese
Qualora un Socio sostenga spese non approvate dal Tesoriere o dal Consiglio Direttivo e non ratificate dall'Assemblea dei Soci, egli sarà integralmente edunicamente responsabile di tale spesa nei confronti di terzi.
Art. 14 - Organi dell'Associazione
Sono organi del Club:
l'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il vice Presidente
il Segretario
il Tesoriere
Art.15 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissata per l'adunanza.
L'Assemblea ordinaria deve essere indetta almeno una volta per anno sociale ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea provvede a redigere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 5 soci.
La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
Il Consiglio Direttivo può deliberare secondo le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria una o più Assemblee di carattere straordinario ove lo ritenga necessario.
3
Art.16 - Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa.
Ciascun socio potrà rappresentare non più di due altri soci, purchè munito di delega scritta, nonostante sia idea dei soci fondatori realizzare delle assemblee coinvolgendo tutti i mezzi tecnologici ammessi (assemblee in streaming)
Per la costituzione legale e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.
Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.
La data e il luogo di questa sessione deve essere comunicata congiuntamente alla data della prima sessione.
Nel caso di omissione di notifica, la seconda sessione è da considerarsi convocata automaticamente allo scoccare dell'ora successiva rispetto all'orario della prima sessione, nel medesimo giorno e nel medesimo luogo.
Art.17 - Deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
Nel caso non vi sia un segretario in carica o egli non partecipi all'Assemblea, quest'ultima, all'inizio della seduta, provvede ad eleggere, limitatamente all'Assemblea stessa, un segretario.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, i quali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art.18 - Modifiche allo Statuto
I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto, fata eccezione pergli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 18, 27.
Per la validità delle modifiche di cui al precedente comma, è necessario la presenza sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci e il consenso di almeno quattro quinti dei voti presenti o rappresentati.
Art.19 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 persone e da non più di 7 e nel proprio ambito nomina il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La volontà del Consiglio Direttivo rappresenta in ogni momento la volontà dell'Associazione e dell'Assemblea dei Soci.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza dall'Assemblea riunita scegliendo tra i soci aventi eleggibilità delle cariche in oggetto, come descritto all'Articolo 6 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4
Art.20 - Convocazione e delibere del Consiglio
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due suoi membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera scritta in forma tradizionale od elettronica, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti.
Art.21 - Poteri del Consiglio
Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione del Club. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari -
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo -
compilare i regolamenti interni -
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale -
deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati -
affidare incarichi o nominare responsabili nei settori di attività in cui si articola la
vita dell'Associazione -
compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione
dell'Associazione.
Art.22 - Sostituzione dei membri del Consiglio
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sceglierà altri membri in sostituzione di quelli mancanti.
Tali membri rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che potrà confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, obbligando alla convocazione entro il termine di 60 giorni dell'Assemblea che dovrà procedere al rinnovo delle cariche.
Art.23 - Il Presidente
Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale del Club. Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice Presidente.
Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente comportano la scelta di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo tra i membri presenti al momento della caduta del Presidente.
Art.24 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Verbalizza le riunioni, comunica con qualsiasi mezzo idoneo l'ordine del giorno e la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea; è responsabile della documentazione del Club e della banca dati dei Soci e cura ogni aspetto amministrativo.
5
Inoltre è considerato il portavoce ufficiale del Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci e dell'Assemblea nei confronti di terzi.
Art.25 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della cassa ed i suoi compiti sono: tenere la contabilità e redigere un rapporto riassuntivo quadrimestrale delle spese e delle entrate. Egli può organizzare autonomamente, a nome del Club, spese di lieve entità. Le modalità entro cui può esercitare questo potere, sono decise dal Consiglio Direttivo in accordo con la politica delineata nel Club.
Art.26 - Altri corpi
Il Consiglio Direttivo può costituire altri uffici, corpi, comitati o collegi al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione del Club.
Il Consiglio Direttivo può redigere o modificare, in ottemperanza alle politiche del Club, i regolamenti che disciplinano il suo funzionamento o quello degli altri organi statutari o istituiti.
Art.27 - Scioglimento del Club
Lo scioglimento del Club è automatico qualora il numero dei Soci generici scenda sotto il numero di tre.
Lo scioglimento può essere deliberato soltanto a maggioranza assoluta dai Soci Fondatori.
In caso di scioglimento l'Associazione sarà tenuta a nominare un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.
Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.28 - Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione non è responsabile di qualsiasifatto o atto illecito compiuto da un socio anche se avveratosi nei locali dell'Associazione stessa o durante una manifestazione da essa organizzata.
Art.29 - Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, purchè applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti
Letto, accettato e sottoscritto dai soci fondatori
SODDU ELSA
MARRAS GIUSEPPE
LISCI MANUELA
MARRAS MARCO
6
TODISCO PATRIZIA
PAULON MARIA ADELE
7
nserisci qui il tuo testo...